PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Chi si trova in condizioni economiche disagiate e intende avviare un procedimento davanti alla Magistratura di Sorveglianza (misure alternative alla detenzione, rateizzazione della pena pecuniaria, riabilitazione o altri procedimenti di competenza) può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Se la domanda viene accolta, le spese del procedimento – compreso il compenso dell’avvocato difensore, la cui presenza è obbligatoria nei procedimenti penali – sono sostenute dallo Stato.
Il beneficio è disciplinato dalla Parte III (artt. 74-145) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in attuazione dell’art. 24 della Costituzione.
Requisiti di reddito
È necessario che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione, non superi € 11.528,41, aumentati di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Nel calcolo rientrano anche redditi esenti IRPEF o soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte.
RIABILITAZIONE PENALE
(artt. 178-181 c.p. – art. 683 c.p.p.)
Permette di ottenere l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, salvo i casi previsti dalla legge.
Quando si può chiedere:
Dopo almeno 3 anni dall’estinzione della pena, in assenza di recidiva.
Come presentare la domanda:
Istanza in carta semplice, firmata dall’interessato, utilizzando il modulo disponibile sul sito o in Cancelleria.
Documenti da allegare:
- documento di identità valido;
- certificato penale e sentenze, se disponibili.
Il richiedente deve dimostrare di aver risarcito il danno alla parte civile oppure l’impossibilità di farlo.
La nomina del difensore è facoltativa.
RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA
(art. 656 co. 5 c.p.p. – art. 660 c.p.p. – d.lgs. 150/2022)
Per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2022 (salvo eccezioni), il condannato in difficoltà economica può chiedere il pagamento a rate.
Cosa allegare (se disponibili):
- dichiarazione dei redditi (730);
- DURP;
- ISEE.
Il Magistrato può concedere da 6 a 60 rate, con importo minimo di € 15,00 (art. 133-ter c.p.).
La nomina del difensore è facoltativa.
IN CASO DI CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA
(per fatti dal 1° gennaio 2023)
Il Pubblico Ministero invita il condannato a pagare entro 90 giorni.
In caso di mancato pagamento, la pena può essere convertita in:
- semilibertà sostitutiva;
- detenzione domiciliare sostitutiva;
- lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
DIFFERIMENTO DELLA CONVERSIONE
(art. 660 co. 10 c.p.p.)
Se il mancato pagamento dipende da insolvibilità, può essere richiesto il rinvio della conversione per un periodo fino a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
REMISSIONE DEL DEBITO
Chi versa in gravi difficoltà economiche e ha mantenuto regolare condotta può chiedere l’esonero dal pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
Se detenuto: decide il magistrato competente sull’istituto.
Se libero: decide il magistrato del luogo di residenza o domicilio.
La nomina del difensore è facoltativa.
RICHIESTA COPIE
È possibile ottenere copie cartacee o digitali degli atti del fascicolo utilizzando l’apposito modulo disponibile online o presso la Cancelleria.