PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Chi si trova in condizioni economiche disagiate e intende avviare un procedimento davanti alla Magistratura di Sorveglianza (misure alternative alla detenzione, rateizzazione della pena pecuniaria, riabilitazione o altri procedimenti di competenza) può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Se la domanda viene accolta, le spese del procedimento – compreso il compenso dell’avvocato difensore, la cui presenza è obbligatoria nei procedimenti penali – sono sostenute dallo Stato.
Il beneficio è disciplinato dalla Parte III (artt. 74-145) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in attuazione dell’art. 24 della Costituzione.
Requisiti di reddito
È necessario che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione, non superi € 11.528,41, aumentati di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Nel calcolo rientrano anche redditi esenti IRPEF o soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte.
RIABILITAZIONE PENALE
(artt. 178-181 c.p. – art. 683 c.p.p.)
Permette di ottenere l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, salvo i casi previsti dalla legge.
Quando si può chiedere
Dopo almeno 3 anni dall’estinzione della pena, in assenza di recidiva.
Come presentare la domanda
Istanza in carta semplice, firmata dall’interessato, utilizzando il modulo disponibile sul sito o in Cancelleria.
Documenti da allegare
Il richiedente deve dimostrare di aver risarcito il danno alla parte civile oppure l’impossibilità di farlo.
La nomina del difensore è facoltativa.
RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA
(art. 656 co. 5 c.p.p. – art. 660 c.p.p. – d.lgs. 150/2022)
Per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2022 (salvo eccezioni), il condannato in difficoltà economica può chiedere il pagamento a rate.
Cosa allegare (se disponibili)
Il Magistrato può concedere da 6 a 60 rate, con importo minimo di € 15,00 (art. 133-ter c.p.).
La nomina del difensore è facoltativa.
IN CASO DI CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA
(per fatti dal 1° gennaio 2023)
Il Pubblico Ministero invita il condannato a pagare entro 90 giorni.
In caso di mancato pagamento, la pena può essere convertita in:
DIFFERIMENTO DELLA CONVERSIONE
(art. 660 co. 10 c.p.p.)
Se il mancato pagamento dipende da insolvibilità, può essere richiesto il rinvio della conversione per un periodo fino a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
REMISSIONE DEL DEBITO
Chi versa in gravi difficoltà economiche e ha mantenuto regolare condotta può chiedere l’esonero dal pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
Se detenuto: decide il magistrato competente sull’istituto.
Se libero: decide il magistrato del luogo di residenza o domicilio.
La nomina del difensore è facoltativa.
RICHIESTA COPIE
È possibile ottenere copie cartacee o digitali degli atti del fascicolo utilizzando l’apposito modulo disponibile online o presso la Cancelleria.